Corso di aggiornamento sulle nuove linee guida MIT per la sicurezza nei cantieri edili

L’ing. Gallian ha partecipato come docente lo scorso 5 maggio 2020 all’ultimo corso di aggiornamento per la sicurezza nei cantieri edili, organizzato in formato online per l’Ordine degli Ingegneri di Rovigo. Il seminario era valido ai fini dell’aggiornamento professionale della sicurezza nei cantieri CSP/CSE e RSPP.

Le tematiche trattate dalla presentazione dell’ing. Gallian sono state le seguenti:

  • Illustrazione delle linee guida e delle nuove procedure da seguire per i coordinatori nei cantieri edili.
  • Aggiornamento del PSC.
  • Indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

A continuazione riportiamo i contenuti della presentazione.

 

00. Fonti normative

  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020. Ulteriori disposizioni” attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure e urgenti ·in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicazione sull’intero territorio nazionale. Gazzetta Ufficiale del 27/04/2020 serie generale n. 108

 

01. Attività da svolgere

Le attività da svolgere in relazione ai PSC POS precedenti e/o ad un nuovo cantiere sono quelle di seguito schematizzate.

Dove le attività di riferimento, del CSE, sono sempre quelle di cui a .

 

Art. 92. Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori \§ ART. 61

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l’idoneità’ del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione da’ comunicazione dell’inadempienza alla azienda unita’ sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Il tutto sapendo che le imprese si solito operano con lo schema organizzativo sotto riportato.

02. Aggiornamento PSC

Legislazione base di riferimento

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020. Ulteriori disposizioni” attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure e urgenti ·in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicazione sull’intero territorio nazionale.

Gazzetta Ufficiale del 27/04/2020 serie generale n. 108

  • Art.1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
  • Art.2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
  • Art.3. Misure di informazione e prevenzione sul! ‘intero territorio nazionale
  • Art.4. Disposizioni in materia di ingresso in Italia
  • Art. 5 transito di bene durevoli in Italia
  • Art.6. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
  • Art.7. Misure in materia di trasporto pubblico di linea
  • Art.8 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
  • Art.9 Esecuzione e monitoraggio del e misure
  • Art.10 Disposizioni finali
  • Allegato 1 Commercio al dettaglio
  • Allegato 2 Servizi per la persona
  • Allegato 3 Codici Ateco
  • Allegato 4 Misure igienico-sanitarie
  • Allegato 5 Misure per gli esercizi commerciali
  • Allegato 6 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
  • Allegato 7 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza deUe Cooperative , Feneal UIL, Filca – CISL e Fillea CCGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTO AZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

  1. INFORMAZIONE
  2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
  3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
  4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
  5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
  6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
  7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
  8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
  9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
  • Allegato 8 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
  • Allegato 9 Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
    • Misure “di sistema”
    • Misure di carattere generale
    • Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico
    • ALLEGATO TECNICO- SINGOLE MODALITA’ DI TRASPORTO
    • SETTLORE AEREO
    • SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

L’aggiornamento riguarda i seguenti punti (prima si illustra l’articolo e poi l’aggiornamento relativo da collocare nel PSC).


 

  1. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

  • il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota1 – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;
  • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
  • l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
  • Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) i)
  1. INFORMAZIONE – INTEGRAZIONE PSC COVID19

Informazione da porre in atto

  • il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota1 – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;
  • in presenza di sintomi da COVD19 e altre situazioni non adeguate le persone dovranno prontamente la dichiarare la condizione e informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
  • si chiede il formale impegno e la consapevolezza nel rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
  • che vi sia da parte di tutti l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
  • che il datore di datore si impegni ad informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

 


 

  1. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
  • Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
  • Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
  • Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.
  1. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI – INTEGRAZIONE PSC COVID19

La modalità di accesso ai cantieri devono essere gestite secondo quanto previsto dal

In particolare:

  • l’accesso di fornitori esterni al cantiere prevede:
    • preventiva organizzazione: le consegne devono essere preventivamente concordate chiedendo che le persone siano state sottoposte alle attività di controllo e gestione previste dalla (non malato COVID19, misura della temperatura all’ingresso, ecc). Informato che deve mantenere sempre il rispetto del distanziamento sociale;
    • ingresso e scarico: deve avvenire solo dall’ingresso principale (no altri ingressi). Deve essere preceduta da comunicazione del fornitore. È consentito l’ingresso di un solo fornitore alla volta. L’autista del mezzo deve rimanere in cabina. Può uscire solo per le movimentazioni del caso (uso della gru del camion). Deve portare sempre la mascherina, occhiali e guanti. I documenti amministrativi (DDT, certificati ecc., devono essere appoggiati in luogo distante almeno 1 metro da). Non vi deve essere alcun contatto con le persone presenti in cantiere. Le persone esterne non possono toccare tastiere dei mezzi di cantiere.
    • transito e percorsi: deve avvenire mantenendo sempre il distanziamento social e con DPI sempre indossati. Il personale esterno deve sempre rimanere nel mezzo e non entrare in contatto con nessuno
    • uscita: adottare quanto detto per ingresso;
  • altre regole:
    • gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
    • non sono messi a disposizione servizi igienici. È vietato utilizzare quelli di cantiere. Le pulizie devono essere attuate autonomamente dal personale esterno;
    • l’eventuale servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, deve garantire il rispettata della sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

 


 

  1. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
  • Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
  • Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
  • Il datore di lavoro deve verificare l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
  • Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
  • La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
  • Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
  • Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
  • Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
  1. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – INTEGRAZIONE PSC COVID19
  • Il datore di lavoro dovrà assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
  • Il datore di lavoro dovrà verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
  • Il datore di lavoro dovrà verificare l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
  • La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
  • Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
  • Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
  • Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

 


 

  1. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
  • è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni;
  • il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
  1. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI – INTEGRAZIONE PSC COVID19
  • è obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni;
  • il datore di lavoro, a tal fine, dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

 


 

  1. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
  • l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
  • le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
  • data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • è favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Locai Production.pdf);
  • qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
  • il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;
  • il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
  • il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento;
  1. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – INTEGRAZIONE PSC COVID19
  • l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
  • le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
  • data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • è favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Locai Production.pdf);
  • qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
  • il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;
  • il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
  • il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento;

 


 

  1. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
  • L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
  • nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
  • il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
  • Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;
  1. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) – INTEGRAZIONE PSC COVID19
  • L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
  • nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, non si dovranno utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso sia necessario l’uso vi dovrà essere un servizio per ogni soggetto .questo dovrà essere messo a disposizione dalla impresa e pulito ad ogni uso. Le imprese dovranno turnarsi senza alcuna interferenza (uno in un piano altro in altro luogo)
  • il datore di lavoro dovrà sanificazione, almeno giornalmente gli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
  • Il datore di lavoro dovrà garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

 


 

  1. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.

  1. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) – INTEGRAZIONE PSC COVID19
  • che non vi siano più di 2 imprese nel cantiere. Queste dovranno lavorare ad attività diverse senza alcuna interferenza tra le 2 sia in accesso che durante il lavoro. Le attività, della singola impresa, svolte da più di 1 persona, al massimo 2, dovranno essere svolte con mascherina e guanti monouso. Questo salvo motivi di sicurezza operativa.
  • Inoltre l’impresa dovrà organizzarsi in modo tale da no dare interferenze di personale per la stessa attività.
  • Tutte le imprese dovranno coordinarsi con i fornitori tenuto conto di quanto già detto in altre schede.
  • Non creare situazioni di mancato distanziamento sociale negli ingressi, nelle soste, negli spazi comuni, durante le attività e nelle uscite.

 


 

  1. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria

  1. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE – INTEGRAZIONE PSC COVID19

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria

In ogni caso si danno le seguenti indicazioni generali da integrare da parte della impresa. Nel caso un lavoratore presenti i sintomi sul posto di lavoro dovrà esser seguita la seguenti prassi:

  • Il lavoratore che ritiene di avere i sintomi comunica (rimanendo a distanza di sicurezza da tutte le persone presenti) in merito al proprio stato di salute al Datore di Lavoro e/o alla persona più prossima a lui. Non si sposta dal luogo e si apparta dagli altri;
  • Subito dopo chi è stato avvisato comunica il tutto al datore di lavoro il quale incarica l’addetto al Pronto Soccorso di provvedere alla presa in custodia della persona in possibile contagio;
  • Prima di prendere incarico del contagiato, l’addetto alle emergenze per il primo soccorso deve indossare i seguenti DPI: tuta intera in tyvek con copricapo, occhiali, mascherina, guanti di protezione e soprascarpe;
  • Il lavoratore contagiato viene accudito dall’addetto alle emergenze per il primo soccorso ed accompagnato dallo stesso dal luogo in cui si trova, secondo il percorso più breve e con assenza di persone, al locale che è stato destinato all’isolamento e sosta in attesa dell’arrivo dello intervento del Servizio Sanitario;
  • Dopo aver isolato il contagiato si devono contattare i numeri per le emergenze, quali:
    • Numero unico di emergenza: 112
    • Numero di pubblica utilità: 1500
    • Numero verde regionale del Veneto: 800 462 340
  • Arrivato il servizio sanitario la persona viene presa in carico dal personale del servizio stesso;
  • Alla conclusione della fase, l’addetto al pronto soccorso, con soluzione idroalcolica provvede alla pulizia del locale (sempre in tuta) ed alla raccolta di eventuali parti da cestinare. Questi vanno messi in un sacco (di plastica), a parte, e poi successivamente chiuso (dopo nello stesso sacco vallo nessi gli indumenti dell’addetto al pronto soccorso);
  • Una volta rimossi, i DPI monouso contaminati devono essere smaltiti negli appositi bidoni per rifiuti speciali sanitari a rischio infettivo, avendo cura di piegare la tuta in modo da tenere verso l’interno la parte esterna, che si ritiene contaminata
  • L’addetto al pronto soccorso poi si pulisce con soluzione idroalcolica e si mette in quarantena precauzionale per 14 giorni;
  • Il locale destinato all’isolamento dei possibili lavoratori contagiati deve essere individuato a mezzo di cartello.

 


 

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 

  • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
  • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
  • nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST– INTEGRAZIONE PSC COVID19

Il Datore di Lavoro dovrà organizzare la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

  • privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
  • la sorveglianza sanitaria periodica non dovrà essere interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
  • nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente dovrà collaborare con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • Il medico competente dovrà segnalare al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

 


 

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

2) l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;

4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazio

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI – INTEGRAZIONE PSC COVID19

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

2) l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;

3) nel caso di un lavoratore per cui si accerti che questo è affetto da COVID-19; vi è la necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;

4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

 


03 Ruolo ed attività in capo al CSE

Art. 92. Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori \§ ART. 61

  1. deve aggiornare il PSC
  2. deve provvedere a coordinare i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi a seguito delle nuove disposizioni conseguenti al PSC da COVID19
  3. durante i sopralluoghi in cantiere deve verificare che i lavoratori rispettino le disposizioni dette in PSC + POS. In caso di inadempienza sospendere i lavori
  4. verifica le misure messe in atto di tipo organizzativo, di prevenzione – di protezione e specifiche riducano a livello accettabile il rischio presente in cantiere
  5. verifica che vi siano i numeri di emergenza per la gestione del caso positivo al COVID
  6. verifica che siamo messe a disposizione dei lavoratori DPI: mascherine (FFP2 / FFP3), quanti, soluzioni disinfettanti per la pulizia delle mani, che gli ambienti siano sanificati così come le attrezzature. Analogamente per DPC.
  7. verifica che siano attuate le pulizie di tutti i locali e del cantiere come stabilite
  8. verifica i baraccamenti ed i servizi ad essi connessi
  9. Verifica il comportamento di tutti nel rispettare le prescrizioni e che sia stata effettuata formazione agli addetti in merito al COVID19
  10. organizza ed effettua qualunque altra attività di controllo necessaria

Questo tenuto conto di quanto già detto al punto 1.